Il trust e l’azione di riduzione

Segnaliamo la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II civile n. 5073 del 17 febbraio 2023, che nella seconda parte della sua motivazione assume quasi i contorni di un vedemecum in tema di trust e lesione dei diritti del legittimario.

La fattispecie in questione riguardava il ricorso proposto avverso il rigetto (in appello e in primo grado) di una domanda di nullità di un conferimento di quote societarie in un trust e dell’atto costitutivo di quest’ultimo “in quanto volti a determinare la lesione dei diritti successori” della ricorrente. Si trattava, nella specie, di un trust non di diritto interno, perché costituito all’estero con trustees soggetti esteri e volto alla gestione di un gruppo di società estere; non testamentario, ma inter vivos, perché disposto dal de cuius allorché era ancora in vita; di carattere discrezionale, essendo i beneficiari e la misura delle attribuzioni riservate loro rimesse alla valutazione discrezionale del trustee.

In estrema sintesi la ricorrente assumeva che il trust discrezionale in questione, non consentendo l’individuazione dei beneficiari ovvero delle attribuzioni idonee a ledere i diritti del legittimario, qual era la stessa ricorrente, non poteva essere riconosciuto dall’ordinamento italiano, sicché avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, stante il contrasto con le previsioni di cui alla Legge 16 ottobre 1989 n. 364 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, con conseguente inclusione nell’asse ereditario dei beni ivi conferiti.

La Corte ha respinto il ricorso, confermando che il rimedio assicurato al legittimario che assuma essere stato leso dal trust e dai suoi atti di dotazione resta quello del ricorso all’azione di riduzione. A tal proposito la Corte ha osservato che la sanzione della nullità invocata dalla ricorrente risulterebbe eccessiva rispetto alle esigenze di tutela del legittimario leso o pretermesso, tutela ben assicurata da un’azione dichiarativa dell’inefficacia delle disposizioni lesive, mentre limitate e residuali devono ritenersi le ipotesi in cui debba farsi ricorso alla nullità per lesione dei diritti del legittimario (artt. 549 e 735 cod. civ.). Rileva inoltre la Corte che l’azione di nullità, a differenza di quella di riduzione, potrebbe essere proposta da chiunque vi abbia interesse, sarebbe imprescrittibile ed il suo accoglimento travolgerebbe l’attribuzione patrimoniale nella sua interezza e non solo nei limiti necessari ad integrare la legittima. Senza dire che l’idoneità del trust a porsi in contrasto con le norme regolatrici della successione necessaria si riscontrerebbe solo al momento dell’apertura della successione del disponente, con la conseguenza che si realizzerebbe un’ipotesi poco giustificabile di nullità sopravvenuta.

Dopo aver precisato quanto sopra, la Corte, pur dichiarando che nella specie non era stata espressamente chiamata a pronunciarsi sull’ulteriore problematica di carattere processuale relativa all’individuazione del legittimato passivo dell’azione di riduzione avverso il trust, procede ugualmente ad illustrarne la soluzione, che, a dire del medesimo Supremo Collegio, va ricavata “con un approccio elastico che si adegui alle peculiarità delle vicende del trust”, e ciò come segue: a) se il trustee ha già provveduto ad eseguire il programma del disponente e ad esercitare il proprio potere discrezionale, allora l’azione di riduzione dovrà essere esercitata nei confronti dei beneficiari del trust; b) se per converso il trust è ancora in fase di esecuzione, va ammesso l’esercizio di tale azione nei confronti del trustee; c) aggiunge poi la Corte - senza peraltro precisare di quale tipo di litisconsorzio si tratterebbe - che qualora il trust non sia ancora completamente eseguito, ma il beneficiario sia già stato individuato, sarebbe del pari legittimato passivo quest’ultimo e rimarrebbe “giustificata” la “partecipazione” del trustee al giudizio al fine di renderne al medesimo opponibile l’esito.

Anche se, soprattutto in ordine a tale ultima evenienza sub c), la sentenza in commento non sia del tutto chiarificatrice, riteniamo che il Supremo Collegio abbia comunque espresso un utile viatico per l’esercizio della tutela dei diritti del legittimario che assuma di essere stato leso dalla costituzione di un trust analogo a quello del caso di specie.