Rubrica legis non est lex

Con la recente sentenza n. 37927 in data 28 dicembre 2022 la Corte di Cassazione, Sezione Seconda, ha dato continuità al seguente principio di diritto: "Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile". 

Tale principio, ribadito in modo tralatizio dalla Corte di Cassazione, non considera, tuttavia, che in tal modo si attribuisce una prevalenza alla rubrica dell’art. 525 cod. civ., che recita appunto: “Revoca della rinunzia”, e non già - come dovrebbe essere - al contenuto della legge, e cioè dell’articolo medesimo, il quale dispone che “Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla …” (alle condizioni poi ivi specificate).

L’art. 525 cod. civ., pertanto, non disciplina una mera revoca della rinuncia, che, come tale, avrebbe l’effetto di far venir meno gli effetti della rinuncia medesima, riportando il rinunciante allo stato di puro e semplice chiamato, bensì un’accettazione dell’eredità successiva alla rinuncia, accettazione che fa per converso irrevocabilmente acquistare al chiamato la qualità di erede. E poiché, com’è noto, per la validità dell’accettazione dell’eredità non è necessariamente richiesta una forma solenne, potendo essere compiuta anche tacitamente, anche nel caso in cui tale accettazione sia successiva ad una rinuncia dovrebbe poter essere compiuta nelle medesime forme. Detta conclusione pare essere stata condivisa dalla stessa Seconda Sezione della Suprema Corte, la quale, con sentenza n. 29146 in data 6 ottobre 2022, ha affermato che “si insegna comunemente che il chiamato all’eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell’originaria delazione sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell’acquisto compiuto da un altro chiamato (Cass. 8912/98; 4745/2003)