Rappresentanza apparente: persiste il contrasto in Corte di Cassazione.

Con la recente pronuncia in data 20 settembre 2022, n. 27517 la Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, ha statuito che “… per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, sussistendo per essi un onere legale di documentazione della procura”. Il caso riguardava la costituzione di una servitù che, com’è noto, richiede la forma scritta ad substantiam.

Senonché, soltanto poco più di un anno prima, la Sezione prima della stessa Corte di Cassazione con sentenza del 7 giugno 2021, n. 15784 aveva affermato che “… in generale, non sussiste un obbligo giuridico per il terzo contraente di controllo dei poteri del rappresentante …”, allineandosi poi espressamente in riferimento all’art. 1393 cod. civ. all’indirizzo (maggioritario) ribadito a suo tempo con chiarezza  dalla sentenza  n. 9289 in data 9 settembre 2001 dalla Sezione terza del Supremo Collegio, secondo cui “…delle due l'una: o si ritiene che per il terzo contraente con il rappresentante costituisca un onere, per escludere che il suo affidamento sia colpevole, richiedere sempre la giustificazione dei poteri rappresentativi (e ciò comporterebbe la pressoché totale scomparsa dell'istituto dell'apparenza del diritto nell'ambito della rappresentanza), ovvero si ritiene che detto onere non esista in nessun caso, non avendo base normativa il ritenere che esso sussista solo in ipotesi di stipula di contratti per i quali è necessaria la forma scritta ad substantiam".

Si attende una pronuncia delle Sezioni Unite che componga il contrasto.