Il trust e l’azione di riduzione
Segnaliamo la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II civile n. 5073 del 17 febbraio 2023, che nella seconda parte della sua motivazione assume quasi i contorni di un vedemecum in tema di trust e lesione dei diritti del legittimario.
La fattispecie in questione riguardava il ricorso proposto avverso il rigetto (in appello e in primo grado) di una domanda di nullità di un conferimento di quote societarie in un trust e dell’atto costitutivo di quest’ultimo “in quanto volti a determinare la lesione dei diritti successori” della ricorrente. Si trattava, nella specie, di un trust non di diritto interno, perché costituito all’estero con trustees soggetti esteri e volto alla gestione di un gruppo di società estere; non testamentario, ma inter vivos, perché disposto dal de cuius allorché era ancora in vita; di carattere discrezionale, essendo i beneficiari e la misura delle attribuzioni riservate loro rimesse alla valutazione discrezionale del trustee.
In estrema sintesi la ricorrente assumeva che il trust discrezionale in questione, non consentendo l’individuazione dei beneficiari ovvero delle attribuzioni idonee a ledere i diritti del legittimario, qual era la stessa ricorrente, non poteva essere riconosciuto dall’ordinamento italiano, sicché avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, stante il contrasto con le previsioni di cui alla Legge 16 ottobre 1989 n. 364 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, con conseguente inclusione nell’asse ereditario dei beni ivi conferiti.
La Corte ha respinto il ricorso, confermando che il rimedio assicurato al legittimario che assuma essere stato leso dal trust e dai suoi atti di dotazione resta quello del ricorso all’azione di riduzione. A tal proposito la Corte ha osservato che la sanzione della nullità invocata dalla ricorrente risulterebbe eccessiva rispetto alle esigenze di tutela del legittimario leso o pretermesso, tutela ben assicurata da un’azione dichiarativa dell’inefficacia delle disposizioni lesive, mentre limitate e residuali devono ritenersi le ipotesi in cui debba farsi ricorso alla nullità per lesione dei diritti del legittimario (artt. 549 e 735 cod. civ.). Rileva inoltre la Corte che l’azione di nullità, a differenza di quella di riduzione, potrebbe essere proposta da chiunque vi abbia interesse, sarebbe imprescrittibile ed il suo accoglimento travolgerebbe l’attribuzione patrimoniale nella sua interezza e non solo nei limiti necessari ad integrare la legittima. Senza dire che l’idoneità del trust a porsi in contrasto con le norme regolatrici della successione necessaria si riscontrerebbe solo al momento dell’apertura della successione del disponente, con la conseguenza che si realizzerebbe un’ipotesi poco giustificabile di nullità sopravvenuta.
Dopo aver precisato quanto sopra, la Corte, pur dichiarando che nella specie non era stata espressamente chiamata a pronunciarsi sull’ulteriore problematica di carattere processuale relativa all’individuazione del legittimato passivo dell’azione di riduzione avverso il trust, procede ugualmente ad illustrarne la soluzione, che, a dire del medesimo Supremo Collegio, va ricavata “con un approccio elastico che si adegui alle peculiarità delle vicende del trust”, e ciò come segue: a) se il trustee ha già provveduto ad eseguire il programma del disponente e ad esercitare il proprio potere discrezionale, allora l’azione di riduzione dovrà essere esercitata nei confronti dei beneficiari del trust; b) se per converso il trust è ancora in fase di esecuzione, va ammesso l’esercizio di tale azione nei confronti del trustee; c) aggiunge poi la Corte - senza peraltro precisare di quale tipo di litisconsorzio si tratterebbe - che qualora il trust non sia ancora completamente eseguito, ma il beneficiario sia già stato individuato, sarebbe del pari legittimato passivo quest’ultimo e rimarrebbe “giustificata” la “partecipazione” del trustee al giudizio al fine di renderne al medesimo opponibile l’esito.
Anche se, soprattutto in ordine a tale ultima evenienza sub c), la sentenza in commento non sia del tutto chiarificatrice, riteniamo che il Supremo Collegio abbia comunque espresso un utile viatico per l’esercizio della tutela dei diritti del legittimario che assuma di essere stato leso dalla costituzione di un trust analogo a quello del caso di specie.
- 11 Maggio 2023
Nuovo protocollo sul processo civile in Cassazione
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. riforma Cartabia) è stato siglato in data 1° marzo 2023 un nuovo protocollo d’intesa sul processo civile in Cassazione tra la Corte Suprema, l’Avvocatura Generale dello Stato, la Procura Generale della Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense, protocollo che sostituisce in toto tutti i precedenti protocolli nella medesima materia.
Come precisato nel nuovo protocollo, e come peraltro aveva già statuito la stessa Corte di Cassazione con riferimento ai precedenti protocolli (cfr. Cassaz. 29 gennaio 2021, n. 2152), il mancato rispetto delle indicazioni ivi previste non comporterà l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso.
- 11 Maggio 2023
Rappresentanza apparente: persiste il contrasto in Corte di Cassazione.
Con la recente pronuncia in data 20 settembre 2022, n. 27517 la Corte di Cassazione, Sezione seconda civile, ha statuito che “… per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, sussistendo per essi un onere legale di documentazione della procura”. Il caso riguardava la costituzione di una servitù che, com’è noto, richiede la forma scritta ad substantiam.
Senonché, soltanto poco più di un anno prima, la Sezione prima della stessa Corte di Cassazione con sentenza del 7 giugno 2021, n. 15784 aveva affermato che “… in generale, non sussiste un obbligo giuridico per il terzo contraente di controllo dei poteri del rappresentante …”, allineandosi poi espressamente in riferimento all’art. 1393 cod. civ. all’indirizzo (maggioritario) ribadito a suo tempo con chiarezza dalla sentenza n. 9289 in data 9 settembre 2001 dalla Sezione terza del Supremo Collegio, secondo cui “…delle due l'una: o si ritiene che per il terzo contraente con il rappresentante costituisca un onere, per escludere che il suo affidamento sia colpevole, richiedere sempre la giustificazione dei poteri rappresentativi (e ciò comporterebbe la pressoché totale scomparsa dell'istituto dell'apparenza del diritto nell'ambito della rappresentanza), ovvero si ritiene che detto onere non esista in nessun caso, non avendo base normativa il ritenere che esso sussista solo in ipotesi di stipula di contratti per i quali è necessaria la forma scritta ad substantiam".
Si attende una pronuncia delle Sezioni Unite che componga il contrasto.
- 12 Marzo 2023
Rubrica legis non est lex
Con la recente sentenza n. 37927 in data 28 dicembre 2022 la Corte di Cassazione, Sezione Seconda, ha dato continuità al seguente principio di diritto: "Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all'eredità - la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati - l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile".
Tale principio, ribadito in modo tralatizio dalla Corte di Cassazione, non considera, tuttavia, che in tal modo si attribuisce una prevalenza alla rubrica dell’art. 525 cod. civ., che recita appunto: “Revoca della rinunzia”, e non già - come dovrebbe essere - al contenuto della legge, e cioè dell’articolo medesimo, il quale dispone che “Fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, questi possono sempre accettarla …” (alle condizioni poi ivi specificate).
L’art. 525 cod. civ., pertanto, non disciplina una mera revoca della rinuncia, che, come tale, avrebbe l’effetto di far venir meno gli effetti della rinuncia medesima, riportando il rinunciante allo stato di puro e semplice chiamato, bensì un’accettazione dell’eredità successiva alla rinuncia, accettazione che fa per converso irrevocabilmente acquistare al chiamato la qualità di erede. E poiché, com’è noto, per la validità dell’accettazione dell’eredità non è necessariamente richiesta una forma solenne, potendo essere compiuta anche tacitamente, anche nel caso in cui tale accettazione sia successiva ad una rinuncia dovrebbe poter essere compiuta nelle medesime forme. Detta conclusione pare essere stata condivisa dalla stessa Seconda Sezione della Suprema Corte, la quale, con sentenza n. 29146 in data 6 ottobre 2022, ha affermato che “si insegna comunemente che il chiamato all’eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell’originaria delazione sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell’acquisto compiuto da un altro chiamato (Cass. 8912/98; 4745/2003)”
- 9 Marzo 2023
